Le recenti pronunce di merito e di legittimità in tema di notifiche telematiche nel processo civile.
Con riguardo alla notifica, telematica, si sono formati diversi orientamenti giurisprudenziali, ancorati, al concetto di inesistenza, di nullità e di irregolarità, dell’attività.
Alla conclusione dell’inesistenza della notifica è pervenuto il Tribunale di Monza, che, con ordinanza in data 30 dicembre 2004, ha sottolineato come il legislatore, facendo riferimento al fax ed alla posta elettronica, in termini di mere modalità operative, non abbia, in realtà, dato alcuna indicazione “circa il soggetto legittimato all’utilizzo di tali mezzi di trasmissione.
Per questo Tribunale quindi la “forma legale” della notificazione non può prescindere dal fatto che deve essere, comunque, eseguita dall’organo deputato a tali atti e cioè dall’ufficiale giudiziario e non sarebbe consentita ( al di fuori delle regole tecniche previste) la trasmissione diretta tra difensori. E’ stato evidenziato, infatti, che lo “scambio diretto tra difensori” costituisce una valida forma di notifica (nel rito societario) solo se attestato da una fisica “sottoscrizione per ricevuta sull’originale” (art. 17) mentre non pare essere consentito per le forme di trasmissione a mezzo fax o posta elettronica, a meno che non si rispettino le norme “concernente la sottoscrizione e trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi”. In forza di detta decisione sarebbe anche possibile la notifica per posta elettronica, che costituisce l’equivalente dello scambio diretto tra difensori di cui all’art. 17, I comma lett. c) del rito societario, solo se entrambi i difensori fossero, come è ovvio, certificati, ovvero abilitati a trasmettere documenti con firma digitale e con attestazione informatica di trasmissione, qualora fossero dotati di casella di posta elettronica certificata. In questi casi , ovviamente, la reciproca attestazione informatica di trasmissione e ricezione degli atti costituirebbe l’equivalente digitale della fisica sottoscrizione per ricevuta sull’originale dell’atto scambiato.
In modo diametralmente opposto si è espresso il Tribunale di Bari che ha, invece, ravvisato, nell’art. 17 D.L.gs n. 5/2003, l’intenzione del legislatore di legittimare forme di notificazioni e comunicazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle di cui agli artt. 136 e seguenti del codice di procedura civile, eliminando l’esclusiva competenza dell’ufficiale giudiziario, ciò in quanto lo stesso art. 137, I comma, c.p.c. stabilisce che le notificazioni sono eseguite dall’ufficiale giudiziario “quando non è disposto altrimenti”, previsione, questa, che renderebbe compatibile la notifica effettuata anche da altri soggetti. Il Tribunale di Bari, con detta ordinanza ha, poi, verificato se la notifica effettuata a mezzo posta elettronica sia rispondente al tipo normativo e ritenuto che la novella legislativa (lex specialis) prevede l’utilizzo di mezzi alternativi di trasmissione degli atti processuali è che la parte, attraverso il proprio difensore, aveva comunicato formalmente le proprie coordinate tecniche, che ne assicuravano la reperibilità attraverso tali mezzi di comunicazione, in costanza della dichiarazione del difensore di volersi avvalere di quei mezzi alternativi ha ritenuto sanabile la notificazione che, pur invalida per inosservanza della normativa concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici o teletrasmessi, aveva comunque raggiunto lo scopo suo proprio. Nella sostanza, dunque, la notificazione alternativa per posta elettronica, con esclusione del tramite dell’ufficiale giudiziario, secondo le modalità descritte per legge, prevede, quale elemento essenziale l’assunzione di responsabilità del difensore destinatario dell’atto. Lo stesso Tribunale ha, peraltro, osservato che se, l’e–mail deve essere considerata in termini di documento informatico confezionato in forma scritta, la stessa è, però, provvista di firma elettronica leggera o “debole” ma ciò non ne garantisce, l’immodificabilità, l’integrità, la sicura provenienza e volontarietà da parte del soggetto che ne appare l’autore. Di qui la radicale differenza, come evidente, con il sistema ancorato alla posta elettronica certificata.
Infine, il Tribunale di Roma, ha esaminato la questione della trasmissione per posta elettronica con riferimento alla memoria di replica, sancendone la nullità della notifica ai sensi dell’art. 160 c.p.c. e nella stessa direzione si è pronunciato il Tribunale di Milano, con sentenza in data 14 dicembre 2005.
La S.C. ha, invece, individuato alcuni casi di inesistenza della notifica laddove l’atto mancava di requisiti indispensabili, come, a titolo esemplificativo, l’assenza della firma dell’ufficiale giudiziario, l’omessa indicazione della data nella relazione di notifica, od, ancora, nell’ipotesi di consegna a legale ormai privo della rappresentanza processuale del destinatario dell’atto, ipotesi, quest’ultima, relativa a notifica di atto di appello nei confronti di legale cancellatosi già nel corso del giudizio di primo grado dall’albo professionale e privo, quindi, dell’abilitazione ad esercitare la professione forense).
Per la S.C. la nullità dell’atto processuale si determina, invece, quando la violazione di norme attinenti ai requisiti formali, sia così grave da rendere l’atto non idoneo al raggiungimento dello scopo processuale cui è destinato, fatto salva il raggiungimento dello stesso nel caso concreto. E proprio nell’ambito della categoria della nullità ( e non dell’inesistenza) la S.C. ha iscritto la notifica di un atto processuale effettuata da soggetto non abilitato, in quanto al di fuori della previsione di cui alla L. n. 53/1994, che consente all’avvocato munito di regolare procura ed alle specifiche condizioni ivi previste, di procedere a notifica, in via del tutto eccezionale ed in deroga alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario. Quindi anche l’attività di notificazione svolta dagli avvocati ai sensi della L. n. 53/1994, in assenza dei requisiti previsti dalla legge, determina nullità della notifica, sanabile con la costituzione.
La categoria della nullità è improntata alla tassatività delle ipotesi ex art. 156, I comma c.p.c., temperata, come sopra visto, dal principio di conservazione di cui all’art. 156, III comma, c.p.c. in forza del quale la nullità non può mai essere pronunciata, qualora l’atto, pur privo di requisiti essenziali, abbia comunque, in concreto, conseguito lo scopo tipico cui era destinato.
Ordinanza del 2 giugno 2005.
Sentenza in data 23 maggio 2005
Cass. civ., n. 6377/1988.
Cass. civ., n. 3068/1987.
Cass. civ., n. 12002/1998.
Cass. civ., n. 10208/2004; Cass. civ., n. 15081/2004.