Mediazione

La crisi del sistema giustizia in Italia è un dato certificato.

L’ultima relazione di apertura dell’anno giudiziario ha rappresentato una situazione allarmante per la giustizia civile italiana: 977 giorni per una causa civile di cognizione ordinaria di primo grado davanti ai tribunali; 837 giorni per le cause di previdenza; 628 giorni per le cause di lavoro non pubblico; 740 giorni per il lavoro pubblico; 270 giorni per i procedimenti esecutivi mobiliari; 1.213 giorni per i procedimenti esecutivi immobiliari.

Così nel giro di anni siamo passati da 10 milioni di fascicoli, depositati nelle cancellerie di corti e tribunali italiani, a circa 11 milioni di fascicoli con una media di un cittadino su cinque in attesa di giudizio. Il confronto di questi dati in campo internazionale è dato dalla Banca Mondiale che ha elaborato una classifica attraverso il Rapporto Doing Business per il 2010.

Per completare una procedura di recupero crediti sono necessari: 1.210 giorni in Italia; 515 giorni in Spagna; 406 giorni in Cina; 399 giorni in Inghilterra; 394 giorni in Germania; 331 giorni in Francia; 300 giorni in USA.

 I ritardi sono poi destinati ad aumentare perché nel confronto con paesi omogenei per dimensioni, livello di sviluppo economico e caratteristiche dei sistemi legali, l’Italia ha un tasso di litigiosità maggiore. Secondo i dati del Rapporto Cepej 2009, i conflitti sono tre volte e mezzo quelli della Germania e 2 volte e mezzo quelli di Francia e Spagna.

La composizione delle liti in ambito stragiudiziale sta riscontrando enorme successo in tutto il mondo, e anche in Italia il Legislatore, sulla spinta della direttiva europea n. 52/2008, ha preso atto dell’ importanza e delle potenzialità dei metodi A.D.R. (Alternative Dispute Resolution , ovvero della risoluzione alternativa, alla giurisdizione, delle controversie in materia civile e commerciale), ponendo in essere una puntuale normativa di recepimento della mediazione finalizzata alla conciliazione.

 L’intenzione dichiarata è quello di deflazionare il carico giudiziario che paralizza i Tribunali e le Corti che è la vera emergenza della giustizia Italiana.

Il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010

dopo le alterne vicende subite in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2012, è stato ampiamente modificato con il decreto legge n. 69 del 21.06.2013, convertito in legge.

E’stato così ridisegnato l’istituto quale attività comunque denominata, svolta da un terzo imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale purché vertente su diritti disponibili. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti ad alcuna formalità, sono esenti dal bollo e da ogni  altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

accordo

Il verbale dell’accordo di conciliazione ha valore di titolo esecutivo ed è anche esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente tale ultima somma.

La domanda di mediazione deve essere presentata, mediante deposito di un’istanza, presso un organismo accreditato dal Ministero della Giustizia ma deve essere scelto, però, un organismo che ha sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

La conciliazione è possibile, volontariamente, su tutte le materie purché attinenti a diritti disponibili, obbligatoriamente quando vi è clausola pattizia o quando viene disposta dal giudice anche se la causa è in appello.

Obbligatoriamente, prima di iniziare la causa, sulle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, si svolge, quando si tratta di materie obbligatorie, con l’assistenza degli avvocati, ed è sempre sovraintesa e diretta da un mediatore professionista il quale ha il dovere di riservatezza, di terzietà ed equidistanza dalle parti oltre ad essere sempre tenuto al segreto professionale. Il mediatore può fare, alle parti, una proposta per la risoluzione del conflitto che produce effetti sulle spese del conseguente giudizio.

Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando tutte le parti aderenti alla mediazione sono assistite da un avvocato, l’accordo sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati, solo in questo caso, attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto alle norme imperative e dell’ordine pubblico.

Il nuovo testo in vigore dal 20.9.2013

icona-pdfLegge 98:2013

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